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Essere "avvocati della famiglia" in Europa. Oggi 8 milioni di cittadini europei
risiedono in uno Stato membro che non è il loro... E’ il positivo
risultato dello sviluppo della libera circolazione delle persone, dei
beni e dei servizi nell'Unione Europea. Sono numeri importanti, che
hanno indotto l’Unione europea a mettere tra i suoi obiettivi principali
lo sviluppo di uno spazio giudiziario comunitario, per consentire ad
ogni cittadino europeo di far valere i suoi diritti, quale che sia lo
Stato membro in cui si trova
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The
News
Organismi UE
Parlamento Europeo
Regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo
Grazie al nuovo regolamento sulle successioni transfrontaliere, pubblicato il 27.7.2012 nella Gazzetta ufficiale UE, per i cittadini europei sarà più semplice affrontare gli aspetti giuridici di un testamento o di una successione internazionali.
La nuova normativa agevola notevolmente le successioni internazionali, in quanto fissa un criterio primario per determinare tanto la competenza giurisdizionale quanto la legge applicabile nei casi transfrontalieri: la residenza abituale del defunto. Inoltre permette ai cittadini di pianificare la successione in anticipo, in un quadro giuridico totalmente chiaro. Il regolamento introduce poi un certificato successorio europeo che consentirà di far valere la qualità di erede o di amministratore testamentario in tutta l’Unione senza bisogno di ulteriori adempimenti. La situazione attuale – in cui può essere molto difficile far valere i propri diritti – risulterà così nettamente migliorata.
Parlamento Europeo
13.3.2012 Approvata una Risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea
La risoluzione ribadisce la richiesta di misure legislative per ridurre il divario retributivo di genere e introdurre le quote per aumentare il numero di donne negli organi direttivi e politici.
Vi è pure un esplicito invito a “elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo tra i paesi in cui già vige una legislazione in materia, al fine di garantire un trattamento equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione, l'imposizione fiscale e la previdenza sociale, la protezione dei redditi dei nuclei familiari e la tutela dei bambini”, e si esprime rammarico per l’adozione “da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di «famiglia» con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli” e si ricorda che “il diritto dell'UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Parlamento Europeo
13.3.2012 Approvata una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
Il nuovo regolamento mira a facilitare l'esecuzione delle volontà testamentarie ed evitare conflitti giuridici nel caso di un cittadino europeo deceduto in un Paese diverso da quello d'origine il cui testamento coinvolga più di un sistema giuridico nazionale. Le nuove regole europee introdurrebbero anche un Certificato successorio europeo, strumento che faciliterebbe il recepimento del testamento da parte delle autorità competenti, rendendo la procedura più veloce e chiara.
E’ prevista per i cittadini europei la possibilità di scegliere con testamento la legge da applicare alla successione, tra quella del paese d'origine e quella del luogo di residenza abituale. Se la persona muore senza aver fatto testamento in uno Stato membro diverso da quello d'origine, l'eredità sarebbe, in principio, gestita secondo le leggi dell'ultimo paese dove ha avuto la "residenza abituale", dai suoi tribunali e autorità.
Il nuovo regolamento non avrebbe nessuna applicazione in caso di successione di persone che restano a vivere nel proprio Paese d'origine e non modificherebbe la legislazione nazionale in materia di successione, proprietà, disposizioni fiscali e non introdurrebbe alcuna armonizzazione delle procedure nazionali.
La legislazione non si applicherebbe in Gran Bretagna e Irlanda, in seguito a una scelta dei rispettivi governi, né in Danimarca.
Con la risoluzione adottata il 13.3.2012, Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo informale che dovrà ora essere confermato perché la legislazione possa entrare in vigore.
Consiglio Unione Europea
Cooperazione in materia di obblighi alimentari in ambito comunitario
Il 18.6.2011 è entrato in vigore il Regolamento UE 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007, che essendo stato sottoscritto dalla Commisione dell'Unione europea l'8.4.2010,vincola tutti gli Stati membri UE
Corte Giustizia UE
10.05.2011 - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione fondata sulle tendenze sessuali (C-147/08)
La direttiva n. 2000/78 sulla parità di trattamento in ambito di occupazione e condizioni di lavoro deve essere interpretata nel senso che non sono escluse dalla propria applicazione le pensioni complementari di vecchiaia oggetto del ricorso principale: siffatta direttiva si rende quale ostacolo di un’eventuale normativa interna degli Stati membri, come quella tedesca citata nel giudizio principale, dove un beneficiario partner di una unione civile registrata percepisce una pensione complementare di vecchiaia inferiore rispetto a quella percepita da un soggetto sposato. Ciò a condizione che nello Stato membro il matrimonio sia riservato a soggetti di sesso diverso e coesista ad un’unione civile, come quella prevista in Germania, nonché sussista una discriminazione diretta basata sulle tendenze sessuali poiché, per quanto concerne la pensione di vecchiaia, il partner si trova in una condizione di fatto e di diritto paragonabile a quella di un soggetto sposato.
Commissione Europea
16.03.2011 Diritti patrimoniali delle coppie (coniugate o conviventi) internazionali
La Commissione europea ha proposto di adottare due Regolamenti per determinare la giurisdizione competente e la legge applicabile ai diritti patrimoniali delle coppie coniugate o che abbiano stipulato una convenzione di convivenza, e stabilire le regole per il riconoscimento e l’esecuzione nei Paesi membri UE delle decisioni relative ai beni delle coppie.
Considerate le caratteristiche proprie del matrimonio e dell’unione registrata nonché le diverse conseguenze giuridiche di queste due forme di unione, la Commissione presenta due distinte proposte di regolamento: una relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, l’altra alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
I procedimenti giudiziari in materia di regimi patrimoniali tra coniugi spesso riguardano la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a cessazione della vita matrimoniale, per morte di un coniuge o separazione personale. Obiettivo del regolamento è fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. Per questo esso uniforma le norme sulla competenza delle autorità giurisdizionali chiamate a conoscere degli aspetti patrimoniali delle unioni alle norme vigenti o previste negli altri strumenti dell’UE.
L’autorità giurisdizionale competente a conoscere del divorzio, dell’annullamento del matrimonio o della separazione personale ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 potrà, se i coniugi lo concordano, conoscere anche della liquidazione del regime patrimoniale correlata al procedimento di separazione, e di altre questioni inerenti al regime patrimoniale sorte a seguito di tale procedimento.
Un elenco gerarchico di criteri di collegamento permette di determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere di tali procedimenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi.
I criteri proposti sono: la residenza abituale comune dei coniugi, l’ultima residenza abituale comune se un coniuge vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto. Questi criteri sono ampiamente diffusi e spesso coincidono con il luogo in cui si trovano i beni dei coniugi.
Quanto alla legge applicabile, il regolamento opta per un regime unitario: l’insieme dei beni dei coniugi è assoggettato ad un’unica legge, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.
Gli immobili occupano una posizione di rilievo nel patrimonio dei coniugi. Una possibilità è che siano assoggettati alla legge dello Stato in cui si trovano ( lex rei sitae ), il che equivarrebbe ad autorizzare un certo “frazionamento” della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Questa soluzione però può dare adito a difficoltà, specie al momento della liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi, in quanto comporta una rottura poco auspicabile dell’unità del regime patrimoniale (mentre il passivo resterebbe unitario) e l’applicazione di leggi distinte ai vari beni che lo compongono. Il regolamento prevede quindi che la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, sia essa designata dai coniugi o, in mancanza di scelta, determinata dalle altre disposizioni, si applichi alla totalità dei beni dei coniugi, mobili o immobili, a prescindere dal luogo in cui si trovano.
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Commissione Europea
15.02.2011 Programma dell'Unione europea in materia di diritti dei minori
Il programma elaborato dalla Commissione europea propone misure concrete per l'attuazione di una giustizia che tenga conto dei diritti dei minori, la protezione dei minori nelle situazioni di vulnerabilità, la lotta contro la violenza nei confronti dei minori
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Parlamento Europeo
5.1.2011 L’UE ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata a New York il 13.12.2006)
L’UE ha ratificato il 5 gennaio 2011 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’Unione europea è diventata così parte contraente del trattato sui diritti delle persone con disabilità, che vuol garantire a queste persone il godimento dei loro diritti al pari di qualunque altro cittadino. Si tratta del primo trattato generale sui diritti umani ratificato dall’UE nel suo insieme. Stabilendo norme minime per tutelare e salvaguardare una lunga serie di diritti civili, politici, sociali ed economici per i disabili, la convenzione rispecchia il più ampio impegno dell’Unione a costruire, entro il 2020, un’Europa senza barriere per i suoi cittadini disabili − circa 80 milioni − come stabilito nella strategia della Commissione europea sulla disabilità.
(...vedi il testo della Convenzione)
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Consiglio Unione Europea
20.12.2010 NUOVO REGOLAMENTO UE 1259/2010- ROMA III - Divorzio transnazionale
Il Consiglio Ue ha approvato il 20 dicembre 2010 il nuovo regolamento (Roma III) nel settore della cooperazione giudiziaria civile, che lascia ampio spazio alla volontà delle parti nell’individuazione della legge applicabile alla separazione e divorzio. Il futuro regolamento entrerà in vigore il 21 giugno 2012, e si applicherà a Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.
I coniugi avranno la facoltà di scegliere in accordo la legge applicabile al loro eventuale divorzio o separazione, tra:
la legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
la legge dello stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell’accordo;
la legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
o, infine, la legge del foro.
Tuttavia rimane esclusa dalla possibilità di accordo dei coniugi sulla legge applicabile la materia relativa a :
annullamento del matrimonio;
obblighi di mantenimento;
responsabilità verso i figli;
effetti patrimoniali del matrimonio;
trust o successioni;
capacità giuridica delle persone fisiche.
(... vedi il Regolamento UE 1259/2010)
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Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza nella causa C 8209;211/10 (Povse)
Sulla premessa che è diritto fondamentale del bambino, sancito dall’art. 24, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, la Corte ha dichiarato che un provvedimento provvisorio non configura una «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore» ai sensi di tale disposizione e non può costituire il fondamento di un trasferimento di competenza ai giudici dello Stato membro verso il quale il minore è stato illecitamente trasferito.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza nella causa C-8209;256/09 (Purrucker)
La Corte ha stabilito che le disposizioni di cui agli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano ai provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento.
Parlamento europeo
Prestazioni di maternità e pensione anche nel lavoro autonomo
Il 4 agosto è entrata in vigore una direttiva (2010/41/UE) approvata dal Parlamento europeo che riconosce anche ai lavoratori autonomi e ai loro conviventi i benefici di una migliore protezione sociale, comprendente per la prima volta il diritto al congedo di maternità.
La direttiva migliora notevolmente la protezione delle lavoratrici autonome e delle coniugi o conviventi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi, in particolare in caso di maternità, permettendo a chi lo desidera di ottenere un'indennità e un congedo di maternità di almeno 14 settimane.
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Stati dell'UE
Italia
RATIFICA DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L'ABUSO SESSUALE
Il 23 ottobre 2012 entra in vigore la legge n. 172/2012, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25/10/2007, nonchè prevede le norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
La legge:
- introduce nuove figure di reato in tema di violenza sessuale contro i minori e pedopornografia;
- rivede le pene e il calcolo della prescrizione dei reati in questa materia;
- inserisce nel codice di procedura penale norme volte a garantire l'audizione in forma protetta attraverso un esperto anche in fase di indagini preliminare, sia da parte della polizia giudiziaria che da parte del PM.
- introduce nel nostro ordinamento l'obbligo di disporre l'incidente probatorio quanto prima è possibile e senza ingiustificato ritardo.
Francia
28.03.2011 Approvata la legge 2011-331 che riconosce efficacia giuridica all'atto autenticato dall'avvocato
La legge 2011-331 prevede che il contenuto oltre che la sottoscrizione di una scrittura privata che reca la firma della parte e del suo avvocato, fa piena fede fino a querela di falso.
Tale riconoscimento amplia le funzioni dell'avvocato, rafforza la qualità del sua prestazione professionale, impone allo stesso una maggiore assunzione di responsabilità sia sotto il profilo della competenza professionale che della deontologia, assicura sul piano sociale una "sicurezza giuridica" dell'atto redatto e sottoscritto da un avvocato.
Italia
Cooperazione in materia di obblighi alimentari in ambito comunitario
Dal 18 giugno 2011, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile è stato individuato quale ”Autorità Centrale” per l’Italia incaricata di adempiere agli obblighi derivanti dal regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008, in materia di recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere.
A tale ufficio dovranno essere inoltrate le istanze provenienti dai seguenti Stati: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione mantiene, invece, la competenza per le analoghe obbligazioni derivanti da pronunce degli Stati non comunitari che aderiscono alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956.
L’obiettivo del regolamento è quello di facilitare le procedure di recupero dei crediti in un quadro di cooperazione e, quindi, di armonizzazione dei sistemi giuridici, attraverso l’automatica esecutività in ciascun Stato membro delle decisioni adottate da un altro Stato membro, senza ulteriori formalità.
Infine, il riconoscimento del credito alimentare in favore del creditore non implica il riconoscimento dei sottostanti rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità, in quanto l’accertamento della fonte del rapporto resta regolata dal diritto interno e dalle norme interne di diritto internazionale privato.
Francia
22.12.2010 Approvata la legge n° 2010-1609 che introduce la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato.
Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
Questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge. Una convenzione di procedura partecipativa può essere anche conclusa dai coniugi per cercare una soluzione consensuale di separazione o di divorzio.
Spagna
Ratifica di Convenzioni
Il 4 agosto la Spagna ha ratificato la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali e la Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)
Francia - Germania
Accordo tra la Francia e la Germania per la creazione di un regime matrimoniale comune.
E’ stato introdotto un regime matrimoniale nuovo, identico per la Francia e la Germania, che presume che i coniugi siano in regime di separazione dei beni, e prevede un regime opzionale di partecipazione agli acquisti, scelto per contratto di matrimonio.
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Comunità internazionale
Corte europea diritti uomo
Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 12 Luglio 2011 - ricorso 14737/09
L'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo in un caso di sottrazione internazionale di minore. La Corte, richiamandosi alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore, e al Regolamento UE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha accertato da parte dell’Italia la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e ha stabilito che il ritorno di un minore illecitamente sottratto da un genitore non può essere deciso in modo automatico, senza tenere conto della situazione effettiva del bambino nel momento in cui è adottato il provvedimento, che deve essere adeguatamente motivato, e degli effetti negativi che potrebbe causare la separazione dalla madre.
Conferenza Aja
07.04.2011 Maternità surrogata
E' stato conferito al Bureau Permanent della Conferenza l'incarico di raccogliere informazioni sugli sviluppi comparati di diritto interno e internazionale privato, in materia di maternità surrogata, considerato che queste situazioni comportano spesso difficoltà nel riconoscimento di filiazione e per le correlate conseguenze
Conferenza Aja
01.03.2011 Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sulla sottrazione internazionale di minori.
Singapore ha aderito alla Convenzione il 1.3.2011.
Marocco
09.03.2010 Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sulla sottrazione internazionale di minori.
Il Marocco ha aderito alla Convenzione il 9.3.2010. E’ il primo Stato dell’Africa del Nord a divenirne parte.
Corte dei diritti dell'uomo
Entrata in vigore della riforma della CEDU
Il 1 giugno 2010 è entrato in vigore il Protocollo n° 14 della Convenzione, e la CEDU potrà trattare in modo più efficiente i numerosi ricorsi che riceve, e smaltire un pesante arretrato.
La riforma comporta nuove norme procedurali, un nuovo criterio di ricevibilità (l’esistenza di un pregiudizio importante), la creazione di nuove sezioni per gli affari più semplici, e porta il mandato dei giudici a nove anni non rinnovabili.
Conferenza dell'Aja
Trasferimento internazionale delle famiglie
Dal 23 al 25 marzo 2010, si è tenuta a Washington (USA) una Conferenza internazionale per esaminare le questioni relative al trasferimento internazionale delle famiglie.
Al termine, gli Stati sono stati invitati ad assicurare procedure giudiziarie tendenti a valutare prioritariamente l’interesse del minore, attraverso il suo ascolto, nei casi di trasferimento all’estero con un solo genitore, e a fare in modo che il trasferimento sia preceduto da una comunicazione all’altro genitore.
Conferenza dell'Aja
UE-Protocollo dell’Aja sulle obbligazioni alimentari
L’8 aprile 2010 l’Unione Europea ha firmato e ratificato il Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
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